Sez. 3, Sentenza n. 1144 del 01/03/1989 (Rv. 462056 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - MISURE CAUTELARI - SEQUESTRO - SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - COMPETENZA DEL COLLEGIO.*
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - MISURE CAUTELARI - SEQUESTRO - SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - COMPETENZA DEL COLLEGIO.*
Con riguardo alle controversie di Competenza delle Sezioni specializzate agrarie la Competenza funzionale ad emettere il provvedimento autorizzativo del sequestro giudiziario o conservativo spetta sempre al collegio, atteso che il terzo comma dell'art. 26 della legge n. 11 del 1971 (riguardo al quale nulla ha innovato l'art. 47, primo comma, della legge n. 203 del 1982) - stabilendo che dette Sezioni provvedono sulle istanze di sequestro con ordinanza in camera di consiglio dopo aver sentito le parti - esclude sia la Competenza di un giudice singolo (e, cioè, mancando nel rito del lavoro la figura dell'istruttore, il Presidente della Sezione) che l'adottabilità di un decreto motivato inaudita altera parte nei casi di eccezionale urgenza. (V 1497/84, mass n 433585; (V 2325/68, mass n 334642).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 672, Cod. Proc. Civ. art. 673, Legge 02/03/1963 num. 320 art. 2, Legge 02/03/1963 num. 320 art. 5, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)