diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 21314 del 15/10/2010 (Rv. 614449 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE | Fusioni societarie - Assoggettamento - Disciplina dell'art. 10 del d.l. n. 323 del 1996, introduttiva del regime dell'imposta in misura fissa - Natura interpretativa e retroattiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614449-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE

In tema di imposta di registro, l'art. 10, comma quinto del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, che ha previsto l'assoggettamento all'imposta fissa di tutte le operazioni di fusione societaria, non può essere considerato quale norma interpretativa e, quindi, è privo di efficacia retroattiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 10 com. 5, Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)