Sez. 3 - , Sentenza n. 21097 del 11/04/2019 Cc. (dep. 15/05/2019) Rv. 275793 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti da parte dell’autorità procedente a mezzo di p.e.c. - Inosservanza delle forme particolari prescritte dagli artt. 149 e 150 cod. proc. pen. e 64 disp. att. cod. proc. pen. - Termine di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. - Rispetto - Individuazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento di riesame, ai fini della verifica del rispetto del termine di cinque giorni entro cui, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura cautelare impugnata, l'autorità procedente deve trasmettere al tribunale gli atti posti a fondamento del provvedimento, deve guardarsi, in caso di invio a mezzo di posta elettronica certificata senza il rispetto delle prescrizioni previste dagli artt. 64 disp. att. cod. proc. pen. e 149 e 150 cod. proc. pen. per l'utilizzo di "mezzi tecnici idonei", non al giorno della ricezione della p.e.c. da parte dell'ufficio giudiziario destinatario, ma a quello di effettiva percezione e conoscenza degli atti, dimostrata dalla stampa della mail e dei suoi allegati e dalla positiva verifica, attestata dal cancelliere, dell'integralità degli allegati pervenuti in conformità a quanto indicato nella p.e.c.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 64 com. 3, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 64 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)