Sez. 5, Sentenza n. 21710 del 28/02/2018 Cc. (dep. 16/05/2018) Rv. 273026 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Annullamento con rinvio dell'ordinanza applicativa o confermativa della misura personale - Termine per la decisione del giudizio di rinvio - Trasmissione degli atti a mezzo p.e.c. senza forme particolari ex art. 150 cod. proc. pen. - Decorrenza del termine - Individuazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di giudizio di rinvio di riesame cautelare personale, il termine per la decisione di "dieci giorni dalla ricezione degli atti" ex art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., decorre, in caso di trasmissione degli atti a mezzo di posta elettronica certificata senza adozione di forme particolari ex art. 64 disp. att. cod. proc. pen. e 149 e 150 cod. proc. pen., non dalla ricezione della p.e.c. da parte dell'ufficio giudiziario destinatario della stessa, ma da quello di effettiva e reale percezione e conoscenza degli atti attraverso la stampa della p.e.c. e la verifica della integralità degli atti trasmessi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 64 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)