Sez. 5, Sentenza n. 803 del 20/01/2003 (Rv. 559884 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Applicazione - Presupposti - Domanda del contribuente - Necessità - Proposizione - Forme.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
La disciplina delle esenzioni dall'ILOR previste per le nuove imprese artigiane e industriali dall'art. 8 legge 22 luglio 1966, n. 614, riguardante gli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia Settentrionale e Centrale, postula, per la relativa applicazione, che la domanda del contribuente sia presentata, o con la richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi - che deve considerarsi regola generale in materia (anche ai sensi dell' art. 1 del d.P.R. n. 600 del 1973), - o con una specifica, autonoma istanza "ad hoc".
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)