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Sez. 2, Sentenza n. 4929 del 18/08/1981 (Rv. 415688 - 01)

SICILIA - URBANISTICA - PIANO REGOLATORE GENERALE DI PALERMO - DISCIPLINA DELLE DISTANZE DEGLI EDIFICI DAL CONFINE DEL LOTTO DI UBICAZIONE SECONDO I DIVERSI TIPI EDILIZI - ART. 57 DELLE NORME DI ATTUAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOTTI CONFINANTI ED EDIFICIO NON RAGGIUNGENTE L'ALTEZZA MASSIMA CONSENTITA - DISTANZE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415688-01

SICILIA - URBANISTICA - PIANO REGOLATORE GENERALE DI PALERMO - DISCIPLINA DELLE DISTANZE DEGLI EDIFICI DAL CONFINE DEL LOTTO DI UBICAZIONE SECONDO I DIVERSI TIPI EDILIZI - ART. 57 DELLE NORME DI ATTUAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOTTI CONFINANTI ED EDIFICIO NON RAGGIUNGENTE L'ALTEZZA MASSIMA CONSENTITA - DISTANZE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA.*

A norma dell'art. 57 delle norme di attuazione del piano regolatore generale di Palermo - approvate con decreto n. 110/a del 28 giugno 1962 del Presidente della regione siciliana a seguito di delega legislativa regionale ed aventi, pertanto, l'efficacia formale della legge - gli edifici devono essere ubicati ad una distanza dal confine del lotto di terreno su cui sorgono pari quanto meno alla altezza massima per i medesimi consentita secondo i relativi tipi edilizi (nella specie, edilizia semirada per la quale l'art. 71 delle menzionate norme prevede una altezza massima di ventuno metri), ma, in caso di lotti confinanti, la stessa distanza va ripartita per metà fra i proprietari finitimi (salvo diverso accordo fra loro) e, nella eventualità che un edificio non raggiunga l'altezza massima consentita, essa può essere ridotta in rapporto alla minore altezza effettiva a condizione che questa sia prevista in un piano di lottizzazione e che, comunque, il distacco dal confine non sia inferiore alla metà di quello massimo stabilito per il relativo tipo edilizio, salvo sempre il divieto di sopraelevazione. Peraltro, tali Disposizioni - che trovano applicazione, anche quando in uno dei lotti confinanti vi sia già un altro edificio per il quale non siano state osservate le prescrizioni del testo urbanistico, e vincolano, in tal caso, chi si accinge alla costruzione di un edificio nell'altro lotto - non violano il principio costituzionale della parità di trattamento, siccome relative ad una generalità di casi indeterminati e ad una situazione che si presenta come generale, a sua volta, per determinate zone, in vista di una uniforme tutela di interessi pubblici e senza attribuzione di particolari vantaggi che non siano controbilanciati da adeguati oneri.*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 28/06/1962 num. 110 art. 57, Legge Reg. Sicilia 28/06/1962 num. 110 art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)