Sez. 2, Sentenza n. 6410 del 06/12/1984 (Rv. 437995 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - FATTISPECIE - DISPOSIZIONI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTÀ DI PALERMO.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - FATTISPECIE - DISPOSIZIONI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTÀ DI PALERMO.*
L'art. 57 delle norme di attuazione del piano regolatore generale della città di Palermo, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale siciliana il 26 giugno 1962 n. 110/a, stabilendo che il distacco tra costruzioni deve essere osservato per metà da ciascuno dei proprietari confinanti e che, in ogni caso, la distanza dal confine non può essere inferiore alla metà dell'altezza massima consentita per ciascun tipo edilizio e va rispettata anche se nel fondo vicino sorgano edifici a distanza minore, ha fissato in linea generale la disciplina della distanza in tema di costruzioni, integrativa di quella prevista dall'art. 873 cod. civ. ed ha lasciato, poi, alle norme relative ai vari tipi edilizi la Determinazione delle altezze massime raggiungibili da ciascun edificio. (V 672/82, mass n 418443; (V 4929/81, mass n 415688; (V 4458/78, mass n 394121; (V 1793/77, mass n 385526).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge Reg. Sicilia 28/06/1962 num. 110 art. 57 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)