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Sez. 1 - , Ordinanza n. 27558 del 11/10/2021 (Rv. 662849 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE | Accoglimento dell’azione - Precedenti pronunce nei giudizi di separazione o di divorzio sull’obbligo di mantenimento del figlio - Travolgimento automatico solo dal momento del passaggio in giudicato della statuizione sullo "status" - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662849-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE

La pronuncia che accolga la domanda di disconoscimento di paternità, pur accertando "ab origine" l'inesistenza del rapporto di filiazione, non elide con effetto retroattivo le statuizioni precedentemente assunte in sede di separazione o di divorzio, munite di efficacia di giudicato "rebus sic stantibus", concernenti il mantenimento di colui che all'epoca risultava figlio, poiché gli effetti riflessi della decisione sullo "status" operano automaticamente solo dal passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento, momento a partire dal quale gli obblighi di mantenimento diventano configgenti con la realtà giuridica definitivamente acclarata e, quindi, privi di giustificazione.

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 315 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)