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Sez. L, Sentenza n. 23477 del 19/11/2010 (Rv. 615655 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Assegno sociale - Limite di reddito - Prova - Onere a carico del richiedente - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615655-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE

In tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato la spettanza dell'assegno sociale al richiedente, in quanto titolare di una attività artigiana che lasciava presumere la sussistenza di un reddito, ancorché di carattere indeterminato).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)