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Sez. L, Sentenza n. 2312 del 02/02/2006 (Rv. 586852 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Assegno sociale - Limite di reddito - Rendita INAIL del coniuge - Computabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586852-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 3, sesto comma, secondo alinea, legge 3 agosto 1995, n.335, per la determinazione del limite di reddito ai fini della concessione dell'assegno sociale va computata anche la rendita INAIL del coniuge, non essendo essa stata esclusa esplicitamente dal computo di tale limite, come ad esempio, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

Riferimenti normativi: Legge 03/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)