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Sez. 3 - , Sentenza n. 25917 del 15/10/2019 (Rv. 655376 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'appello civile ex art. 622 c.p.c. - Ammissibilità anche in caso di assoluzione ex 530, comma 1, c.p.p. perché il fatto non sussiste - Lesione del doppio grado di giudizio - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655376-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE

L'istituto del rinvio al giudice d'appello civile conseguente alla cassazione disposta in sede penale ai soli effetti civili ex art. 622 c.p.p. trova applicazione anche in caso di assoluzione "perché il fatto non sussiste" ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., senza che possa configurarsi una violazione del doppio grado di giurisdizione, dal momento che il giudizio che ne deriva è a cognizione piena, celebrato a parità di condizioni dinanzi ad un giudice imparziale ed è assistito dalla garanzia dell'impugnazione, ancorché limitata a questioni di legittimità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 3 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 1, Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)