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Sez. 1, Sentenza n. 21233 del 14/10/2011 (Rv. 619745 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Mancata previsione della rimessione della causa al giudice di primo grado - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 353, primo comma, cod. proc. civ. - Infondatezza.
Stato
decisa il 2011-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619745-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE

È infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 353, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la rimessione della causa al primo giudice (nella specie, nell'ipotesi di negata applicabilità da parte del giudice dell'impugnazione di clausola compromissoria, ritenuta viceversa vigente in primo grado), atteso che il principio del doppio grado di giurisdizione non è costituzionalmente garantito, mentre l'obbligo del giudice di appello di valutare il merito della controversia nel contraddittorio delle parti e nel rispetto del loro diritto di difesa esclude l'astratta configurabilità di una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)