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Sez. L, Sentenza n. 2909 del 25/03/1987 (Rv. 452024 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO - INCLUSIONE NEL COLLEGIO DI UN GIUDICE DEL PRIMO GRADO DELLA MEDESIMA CAUSA NON ASTENUTOSI E NON RICUSATO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452024-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO - INCLUSIONE NEL COLLEGIO DI UN GIUDICE DEL PRIMO GRADO DELLA MEDESIMA CAUSA NON ASTENUTOSI E NON RICUSATO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

L'inclusione nel collegio giudicante in appello di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi ai sensi dell'art. 51 n. 4 cod. proc. civ., per aver già "conosciuto" della causa come giudice di primo grado, in Mancanza della tempestiva proposizione dell'istanza di ricusazione (ex artt. 52 e 53 cod. proc. civ.), non è deducibile a fondamento della nullità della sentenza di appello con ricorso in Sede di legittimità. (V 1261/83, mass n 426041).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)