Sez. 3, Sentenza n. 1261 del 18/02/1983 (Rv. 426041 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI ASTENSIONE - VIOLAZIONE - MOTIVO DI IMPUGNAZIONE PER NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI ASTENSIONE - VIOLAZIONE - MOTIVO DI IMPUGNAZIONE PER NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La violazione da parte del giudice dell'Obbligo di astenersi (nella specie, per aver conosciuto della causa come magistrato in un altro grado del processo), non può essere invocata ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 51 n. 1 cod. proc. civ. - in Sede di impugnazione a fondamento della nullità della sentenza, ove non sia stata proposta istanza di ricusazione a riguardo. (Conf 396/81, mass n 410858; (Conf 4003/78, mass n 393602).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)