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Sez. 3 - , Sentenza n. 14620 del 13/06/2017 (Rv. 644645 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Variazioni della misura del canone e modificazione del termine di scadenza - Novazione del rapporto - Esclusione - Fondamento - Elementi indispensabili per la configurazione della novazione - "Animus" e "causa novandi" - Accertamento demandato al giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2017-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644645-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di locazione, la variazione della misura del canone o del termine di scadenza non è sufficiente ad integrare novazione del contratto, trattandosi di modificazioni accessorie, occorrendo, invece, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione (e rimanendo irrilevante, per contro, la successione di un soggetto ad un altro nel rapporto, come verificatosi nella specie), che ricorrano gli elementi dell'"animus" e della "causa novandi", il cui accertamento costituisce compito proprio del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)