Sez. 3, Sentenza n. 11672 del 21/05/2007 (Rv. 596711 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Variazioni della misura del canone e modificazione del termine di scadenza - Novazione del rapporto di locazione - Esclusione - Fondamento - Elementi indispensabili per la configurazione della novazione - "Animus" e "causa novandi" - Accertamento demandato al giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di locazione, ad integrare novazione del contratto non è sufficiente la variazione della misura del canone o del termine di scadenza, trattandosi di modificazioni accessorie, essendo invece necessario, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione (e rimanendo irrilevante, invece, la successione di un soggetto ad un altro nel rapporto, come verificatosi nella specie), che ricorrano gli elementi dell' "animus" e della "causa novandi", il cui accertamento costituisce compito proprio del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)