Sez. 3, Sentenza n. 29251 del 05/05/2017 Ud. (dep. 13/06/2017) Rv. 270432 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ | Reato di cui all'art. 20, comma 13, del d.P.R. n. 380 del 2001 - Falsità nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni per il rilascio di permesso di costruire - Ambito applicativo - Rapporti con i reati di cui agli artt. 481 e 483 cod. pen. - Assorbimento - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ
Il reato di cui all'art. 20, comma 13, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, che punisce le false dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni circa l'esistenza dei requisiti e presupposti per il rilascio del permesso di costruire, ha un ambito applicativo che si sovrappone interamente alla fattispecie di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.) e di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), di cui assorbe il disvalore, e si consuma quando oggetto di asseverazione non siano esclusivamente fatti che cadono sotto la percezione materiale dell'autore della dichiarazione, ma giudizi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 481, Cod. Pen. art. 483, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 20 com. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/07/2011 num. 106 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)