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Sez. 3, Sentenza n. 15228 del 31/01/2017 Ud. (dep. 28/03/2017) Rv. 269579 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ | Domanda per il rilascio del permesso di costruire - Planimetrie a corredo redatte dal professionista - Natura di atto pubblico - Esclusione - Natura di certificato - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269579-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN CERTIFICATI - COMMESSA DA PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ

Commettono il delitto di falsità ideologica in certificati (previsto dall'art. 481 cod. pen.), e non quello più grave di falsità ideologica in atto pubblico (previsto dall'art. 483 cod. pen.), il professionista che redige planimetrie finalizzate alla domanda per il rilascio del permesso di costruire non corrispondenti alla realtà, ed il committente che le allega alla domanda stessa, giacché dette planimetrie non sono destinate a provare la verità di quanto rappresentatovi, ma svolgono la funzione di dare alla P.A. - la quale resta pur sempre titolare del potere di procedere ad accertamenti autonomi - un'esatta informazione sullo stato dei luoghi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 481, Cod. Pen. art. 483, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 20 com. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)