Sez. 3, Sentenza n. 2439 del 19/04/1982 (Rv. 420300 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE - MUTUO FONDIARIO GARANTITO DA IPOTECA SULL'IMMOBILE - RATE - PAGAMENTO - OMISSIONE - PRECETTO E SUCCESSIVO PIGNORAMENTO - NOTIFICAZIONE NEL DOMICILIO ELETTO DAL DEBITORE PRESSO IL CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI - VALIDITÀ.*
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE - MUTUO FONDIARIO GARANTITO DA IPOTECA SULL'IMMOBILE - RATE - PAGAMENTO - OMISSIONE - PRECETTO E SUCCESSIVO PIGNORAMENTO - NOTIFICAZIONE NEL DOMICILIO ELETTO DAL DEBITORE PRESSO IL CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI - VALIDITÀ.*
Alla stregua delle Disposizioni del T.U. Delle leggi sul credito fondiario, approvato con R.d. 16 luglio 1905 n. 646, il cui titolo settimo, pur nel sistema processuale introdotto dal nuovo codice di rito civile, è stato espressamente mantenuto in vigore dallo art. 15 del d.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7, è validamente eseguita nel domicilio eletto dal debitore presso il conservatore dei registri immobiliari la notificazione del precetto e del successivo pignoramento immobiliare, relativi al mancato pagamento delle rate di un mutuo fondiario garantito da ipoteca sull'immobile pignorato. (V 1555/72).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 CORTE COST., DPR 21/01/1976 num. 7 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)