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Sez. 3, Sentenza n. 12702 del 25/05/2010 (Rv. 612977 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - CESSAZIONE DI EFFICACIA PER DECORSO DEL TERMINE | Mutuo fondiario - Debitore - Domicilio eletto nel contratto - Notifica degli atti dell'esecuzione forzata - Validità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612977-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - CESSAZIONE DI EFFICACIA PER DECORSO DEL TERMINE

L'elezione di domicilio effettuata dal debitore nel contratto di mutuo fondiario rimane valida ed efficace per tutti gli atti della procedura di esecuzione forzata, in quanto, nonostante l'avvenuta abrogazione del r.d. n. 646 del 1905 da parte dell'art. 161 del d.lgs. n. 385 del 1993, l'art. 41 del medesimo d.lgs., che disciplina "ex novo" il procedimento esecutivo relativo ai crediti fondiari, non contiene alcuna disposizione relativa al luogo di notificazione degli atti esecutivi, regolando altri aspetti del procedimento esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 492, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 43, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)