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Sez. 1, Sentenza n. 3901 del 03/04/1995 (Rv. 491603 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Reddito derivante dall'esercizio di professione intellettuale - I.L.O.R. - Assoggettabilità - Presupposto.
Stato
decisa il 1995-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491603-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI

Ai fini dell'assoggettamento ad I.L.O.R., ai sensi e nel vigore del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 1980), del reddito derivante dall'esercizio di professione intellettuale (nella specie, di medico analista), non si richiede che la relativa attività perda radicalmente i caratteri del lavoro professionale, per assumere i connotati dell'esercizio dell'impresa, essendo sufficiente la somiglianza del risultato economico, cioè l'equiparabilità dei proventi al reddito d'impresa, la quale si verifica quando gli stessi siano prevalentemente frutto non di detto lavoro, sia pure con l'ausilio di macchinari e di opera altrui, ma dell'organizzazione e del coordinamento di capitali e di prestazioni lavorative di terzi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)