Sez. L, Sentenza n. 3621 del 28/03/1995 (Rv. 491451 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Obbligazione relativa - Successiva erogazione della prestazione assicurativa - Conseguenze - Estinzione di detta obbligazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
L'erogazione della prestazione assicurativa (nella specie pensione d'invalidità a soggetto già esercente attività commerciale) comporta l'estinzione della relativa obbligazione contributiva, attesi la funzionalizzazione di questa alla prestazione anzidetta e l'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al principio di buon andamento sancito dall'art. 97 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 art. 1 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)