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Sez. L, Sentenza n. 3621 del 28/03/1995 (Rv. 491451 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Obbligazione relativa - Successiva erogazione della prestazione assicurativa - Conseguenze - Estinzione di detta obbligazione.
Stato
decisa il 1995-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491451-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

L'erogazione della prestazione assicurativa (nella specie pensione d'invalidità a soggetto già esercente attività commerciale) comporta l'estinzione della relativa obbligazione contributiva, attesi la funzionalizzazione di questa alla prestazione anzidetta e l'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al principio di buon andamento sancito dall'art. 97 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 art. 1 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)