Sez. 1, Ordinanza n. 564 del 18/06/1998 (Rv. 516562 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - PROCEDIMENTO | Istanza di revoca - Fattispecie ancora soggetta al regime anteriore alla legge n. 353 del 1990 - Provvedimento di remissione degli atti al Presidente per ritenuta incompetenza - Natura - Ordinatoria e cautelare, priva di decisorietà - Conseguenze - Impugnabilità in Cassazione - Inammissibilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - PROCEDIMENTO
E inammissibile il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice di appello nega la propria competenza funzionale sull'istanza di revoca della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado e rimette gli atti al Presidente, - sul presupposto dell'inapplicabilità dell'art. 351 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990 n. 353 - perché la natura ordinatoria e cautelare di esso, destinato ad esser assorbito dalla sentenza conclusiva del giudizio, ne determina l'inidoneità ad incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato, senza che rilevi in contrario la circostanza che il provvedimento si sia limitato ad affrontare questioni pregiudiziali, quali quella della devoluzione dell'istanza all'uno o all'altro organo dello stesso ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)