Sez. 1, Sentenza n. 9786 del 16/09/1995 (Rv. 494044 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI | Chiamata in causa di un solo assicuratore - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri assicuratori - Necessità - Esclusione.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI
La norma dettata dall'art. 354 cod. proc. civ., la quale dispone che il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice nel caso (fra gli altri tassativamente previsti) in cui riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, si riferisce solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario. Tale situazione non è configurabile quando la garanzia assicurativa viene assunta in "coassicurazione", e cioè ripartita per quote determinate tra più assicuratori, poiché in tal caso ciascun assicuratore è obbligato, nei confronti dell'assicurato, solo nei limiti della quota di sua pertinenza, anche se unico è il contratto da essi sottoscritto (art. 1911 cod. civ.), e questo esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti, ove la domanda sia stata proposta contro uno di essi soltanto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1911, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)