Sez. L, Sentenza n. 8968 del 20/08/1991 (Rv. 473576 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado | Presupposto - Litisconsorzio necessario - Ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, comunanza di causa o indicazione di un terzo quale unico legittimato passivo - Esclusione.
Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado
La norma dettata dall'art. 354, ultimo comma, cod. proc. civ., la quale dispone che il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice nell'ipotesi (fra le altre tassativamente previste) in cui riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, si riferisce solo all'ipotesi di litisconsorzio necessario e non si estende alle ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, comunanza di causa o indicazione di un terzo quale unico legittimato passivo, nelle quali il litisconsorzio non è necessario ma facoltativo e l'intervento del terzo può essere disposto solo dal giudice di primo grado nell'esercizio - anche nel rito del lavoro ed in relazione all'art. 420, nono comma, cod. proc. civ. - di un potere discrezionale ed incensurabile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)