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Sez. 3, Sentenza n. 10291 del 07/05/2007 (Rv. 597796 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Termine semestrale ex art. 305 cod. proc. civ. - Riferibilità al deposito in cancelleria del ricorso - Conseguenze - Riassunzione mediante citazione notificata alla controparte - Deposito nel termine suddetto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Dichiarazione di estinzione del giudizio.
Stato
decisa il 2007-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597796-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

Verificatasi una causa d'interruzione del processo, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 cod. proc. civ. per la riassunzione, è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice e non anche all'espletamento della seconda fase del procedimento, consistente nella notificazione alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione di udienza. Ne consegue che quando la riassunzione sia stata erroneamente proposta con citazione notificata nel termine semestrale, senza però provvedere nello stesso termine al deposito in cancelleria, non potendo operare la conversione dell'atto ai sensi dell'art. 159 cod. proc. civ., il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)