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Sez. 3, Sentenza n. 14085 del 01/07/2005 (Rv. 582770 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Inesistenza o vizi della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Estinzione del processo - Esclusione - Ordine di rinnovazione della notificazione - Obbligo del giudice - Distinzione tra controversie a rito ordinario e controversie soggette al rito del lavoro - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a notificazione tempestivamente richiesta all'ufficiale giudiziario e non eseguita per fatto non imputabile al richiedente.
Stato
decisa il 2005-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582770-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

La riassunzione del processo dopo l'interruzione deve essere effettuata, secondo il combinato disposto degli artt. 303 e 305 cod. proc. civ., con il deposito del ricorso, entro il termine prescritto, presso la cancelleria del giudice precedentemente adito; tale tempestivo deposito impedisce l'estinzione del processo, con la conseguenza che l'eventuale vizio o l'inesistenza, sia di fatto che giuridica, della notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell'udienza emanato dal giudice non si comunica alla riassunzione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi il vizio, di assegnare alle parti, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., e previa fissazione di un'altra udienza di comparizione delle parti, un termine, necessariamente perentorio, per la rinnovazione della notificazione, dovendo, eventualmente, pervenirsi ad una pronuncia di rito, che definisca in tal modo il processo, in caso di inottemperanza della parte all'ordine di rinnovazione. Tale principio si applica indistintamente alle controversie ordinarie e a quelle soggette al rito del lavoro, giacchè in tema di riassunzione il codice di rito prevede un'unica e indifferenziata disciplina, secondo il modulo uniforme di cui agli artt. 299-303 cod. proc. civ., comune sia alle controversie a rito ordinario che a quelle improntate al rito del lavoro. (Nella specie, relativa a causa soggetta al rito del lavoro, l'appellante, che aveva riassunto il giudizio tempestivamente, non aveva potuto procedere alla notificazione nonostante tempestiva consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, perchè gli eredi della parte deceduta, poi costituitisi per eccepire l'estinzione, non erano stati reperiti; la S.C. ha precisato che per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 deve ritenersi operante nell'ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario e che, nel quadro di una interpretazione costituzionalmente vincolata, non può essere addebitato alla parte l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per un fatto in concreto sottratto ai suoi poteri d'impulso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)