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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 7011 del 11/04/2016 (Rv. 639662 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Giudizio amministrativo - Estinzione per rinuncia agli atti - Condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione - Configurabilità - Fondamento - Pendenza del termine di opposizione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2016-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639662-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di irragionevole durata del processo amministrativo, il decreto di estinzione emesso ex art. 85, comma 1, c.p.a., per rinuncia agli atti proveniente da entrambe le parti, riveste il carattere di definitività cui è subordinata, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001 (nella sua nuova formulazione), la proponibilità della domanda di equa riparazione, e ciò indipendentemente dal decorso del termine per l'opposizione prevista dal comma 3 del medesimo art. 85, in quanto il reclamo resta in tal caso escluso dal difetto di interesse delle parti a proporlo "contra factum proprium".

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 85 com. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 85 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)