Sez. 6 - 1, Sentenza n. 14971 del 06/09/2012 (Rv. 624536 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Estinzione del processo per rinuncia agli atti - "Dies a quo" del termine semestrale di decadenza - Data dell'ordinanza medesima - Configurabilità - Fondamento - Proponibilità dell'appello - Irrilevanza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il "dies a quo" del termine semestrale di decadenza per la proposizione della relativa domanda, nel caso di ordinanza dichiarativa dell'estinzione del processo, pronunciata ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ., per rinuncia agli atti del giudizio (nella specie, a seguito d'intervenuta transazione), va individuato nella pronuncia dell'ordinanza medesima, atteso che questa recepisce e rende processualmente rilevante l'intervenuta carenza d'interesse delle parti del giudizio presupposto alla definizione di esso con provvedimento di merito; inoltre, l'astratta possibilità che avverso l'ordinanza predetta, avente natura di sentenza ove pronunciata dal giudice monocratico, sia proponibile l'appello, non appare idonea a differire il momento iniziale di decorrenza del termine di decadenza, atteso che in relazione ad un provvedimento di estinzione, conforme alle istanze delle parti del giudizio presupposto, non è configurabile un interesse all'impugnazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 308
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)