Sez. L, Sentenza n. 8313 del 19/06/2000 (Rv. 537743 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | O giustificato motivo oggettivo - Valutazione dell'importanza dell'inadempimento - Espressioni offensive pronunciate dal lavoratore - Esclusivo riferimento ai livelli culturali e alle abitudini lessicali dei lavoratori addetti all'azienda - Insufficienza - Accertamento specifico del contesto relativo alla pronuncia del le espressioni - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
Ai fini della valutazione dell'importanza dell'inadempimento del lavoratore, che può dar luogo a recesso del datore di lavoro per giusta causa (art. 2119 cod.civ.) o per giustificato motivo oggettivo (art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604), il giudice - in relazione al comportamento di un lavoratore che pronunci espressioni di contenuto oggettivamente offensivo - non può limitarsi a svalutarne la gravità con esclusivo riferimento ai livelli culturali e alle abitudini lessicali del lavoratore stesso e degli altri addetti all'azienda, dovendo tale circostanza essere considerata nell'ambito di un'accurata indagine del contesto nel quale le espressioni furono pronunciate, senza che possa assumere valore determinante l'assenza di atteggiamenti minacciosi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)