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Sez. 2, Sentenza n. 5114 del 22/05/1998 (Rv. 515701 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Valutazione in sede di giudizio di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie - Pagamento di ratei di prezzo con ritardo di quattro mesi rispetto al termine convenuto - Gravità dell'inadempimento tale da giustificare la risoluzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515701-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO

La valutazione della gravità dell'inadempimento contrattuale è rimessa all'esame del giudice di merito, ed è incensurabile in cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici (nella specie, il giudice di merito aveva escluso, con pronuncia confermata in sede di legittimità, che l'inadempimento di un contraente, il quale aveva, peraltro, eseguito la sua prestazione di pagamento di ratei di prezzo prima della presentazione della domanda giudiziale di risoluzione e con ritardo di soli quattro mesi rispetto al termine convenuto, non potesse ritenersi di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)