Sez. 5 - , Sentenza n. 28553 del 06/11/2019 (Rv. 655907 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune - Recupero - Interessi dovuti - Modalità di calcolo - Criteri - Rinvio mobile al reg. CEE n. 794/2004 come modif. dal reg. n. 271 del 2008 - Conseguenze - Applicazione - Esito favorevole - Applicazione - Esito sfavorevole - Atto impositivo - Conferma nell'entità pretesa dall'Ufficio - Fondamento - Divieto di ultrapetizione - Operatività.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con decisione della Commissione europea n. 193 del 2003, con riguardo alla determinazione degli interessi delle somme da restituire, il rinvio operato dall'art. 24, comma 4, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009, al capo V del reg. CE n. 794 del 2004, va inteso come formale ossia mobile (e non sostanziale e fisso), e, quindi, riferito all'art. 11, pt. 3, del cit. reg., come successivamente modificato; pertanto, qualora la metodologia di calcolo complessivamente prevista dal cit. Capo V risulti più favorevole al contribuente, di essa se ne dovrà farne applicazione; qualora invece il nuovo sistema risultasse più svantaggioso, l'atto impositivo dovrà essere confermato nell'entità pretesa dall'Agenzia delle entrate, non essendo consentito al giudice tributario determinare la pretesa impositiva in misura maggiore di quella richiesta dall'Amministrazione, a ciò ostandovi il divieto di ultrapetizione.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 21/04/2004 num. 794 art. 11, Regolam. Commissione CEE 30/01/2008 num. 271 art. 1 lett. 4, Decreto Legge 15/02/2007 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 06/04/2007 num. 46 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 24 com. 4, Legge 28/01/2009 num. 2 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 25/01/2006 num. 29 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)