Sez. 5 - , Sentenza n. 23800 del 23/11/2016 (Rv. 641956 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla Commissione europea - Recupero - Interessi dovuti - Computo - Rinvio al regolamento CEE n. 794/2004 - Natura non recettizia - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, e con riguardo al computo degli interessi, il rinvio operato dall'art. 24, comma 4, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009, al capo V del Regolamento CE della Commissione europea n. 794 del 2004, va inteso come formale, ovvero mobile, e non sostanziale e fisso, e, quindi, riferito all'art. 11, pt. 3, di detto regolamento, come successivamente modificato, sicché, ove sia trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario e quella di recupero dell'aiuto, il tasso di interesse va ricalcolato ad intervalli di un anno sulla base del tasso in vigore al momento in cui si effettua il ricalcolo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/02/2007 num. 10 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 24 com. 4, Legge 25/01/2006 num. 29 art. 24, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 21/04/2004 num. 794 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)