Sez. 1, Sentenza n. 3933 del 04/12/1986 Ud. (dep. 01/04/1987) Rv. 175525 - 01
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE E CRITERI PER LA CONCESSIONE O IL DINIEGO - CLANDESTINITÀ DELL'ARMA E CONDOTTA CRIMINOSA DELL'IMPUTATO - VALUTAZIONE.*
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE E CRITERI PER LA CONCESSIONE O IL DINIEGO - CLANDESTINITÀ DELL'ARMA E CONDOTTA CRIMINOSA DELL'IMPUTATO - VALUTAZIONE.*
La circostanza attenuante della lieve entità del fatto, di cui all'art. 5 1.2 ottobre 1967, n. 895, è affidata al potere discrezionale del giudice, il quale, pur ricorrendo le condizioni di qualità e quantità, può concederla o negarla a seguito dello apprezzamento delle modalità del fatto e delle peculiari circostanze del caso. Pertanto, l'elemento della clandestinità dell'arma e la condotta criminosa dell'imputato, sotto il profilo della pericolosità, possono ben essere compresi in tale valutazione globale e incidere in senso negativo sulla decisione. (Conf mass n 170523; (Conf mass n 167867; (Conf mass n 148606).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)