Sez. 1, Sentenza n. 9320 del 27/04/1990 Ud. (dep. 28/06/1990) Rv. 184726 - 01
ARMI - IN GENERE - DIMINUENTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - DINIEGO - RIFERIMENTO AI SOLI CRITERI DELLA QUANTITÀ E DELLA QUALITÀ DELLE ARMI - ESCLUSIONE - VALUTABILITÀ DI ALTRE CIRCOSTANZE - POSSIBILITÀ.*
ARMI - IN GENERE - DIMINUENTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - DINIEGO - RIFERIMENTO AI SOLI CRITERI DELLA QUANTITÀ E DELLA QUALITÀ DELLE ARMI - ESCLUSIONE - VALUTABILITÀ DI ALTRE CIRCOSTANZE - POSSIBILITÀ.*
La circostanza attenuante di cui all'art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895, recante Disposizioni per il controllo delle armi, è di applicazione discrezionale, per cui il giudice può legittimamente negarla con riferimento non necessariamente agli elementi quantitativi e qualitativi delle armi, bensì ad ogni altra circostanza idonea a qualificare la entità del fatto, quali la clandestinità dell'arma e lo stato di latitanza dell'imputato. (V mass n 182235; (V mass n 178492, ed ivi citate; (Conf mass n 178405; (Conf mass n 176398, ed ivi citate; (Conf mass n 176386; (Conf mass n 176039; (Conf mass n 175998; (Conf mass n 175525).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)