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Sez. U, Sentenza n. 6018 del 19/11/1979 (Rv. 402724 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - A CARICO DI INGEGNERI ED ARCHITETTI - DIFESA DEL PROFESSIONISTA - ART 7 DEL DM 1 OTTOBRE 1948 - ILLEGITTIMITA - CONSEGUENZE - PREVIA COMUNICAZIONE ALL'INCOLPATO DELLA DATA FISSATA PER LA TRATTAZIONE DEL RICORSO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402724-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - A CARICO DI INGEGNERI ED ARCHITETTI - DIFESA DEL PROFESSIONISTA - ART 7 DEL DM 1 OTTOBRE 1948 - ILLEGITTIMITA - CONSEGUENZE - PREVIA COMUNICAZIONE ALL'INCOLPATO DELLA DATA FISSATA PER LA TRATTAZIONE DEL RICORSO - NECESSITA.*

In tema di procedimento disciplinare a carico di ingegneri ed architetti, l'art 7 del DM 1 ottobre 1948, contenente il regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al consiglio nazionale, nella parte in cui stabilisce che il Presidente ha la mera facolta, non l'Obbligo, di mettere il professionista in condizione di intervenire e di essere sentito, e illegittimo e va disapplicato, perche viola lo inderogabile diritto di difesa, con la conseguenza che la validita del procedimento dinanzi al medesimo consiglio nazionale postula indefettibilmente la comunicazione della data fissata per la trattazione del ricorso all'incolpato (oltreche al consiglio dello ordine che ha emesso il provvedimento impugnato, quale contraddittore necessario). (V 812/71, mass n 350644).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 CORTE COST., DM 01/10/1948 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)