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Sez. U, Sentenza n. 812 del 20/03/1971 (Rv. 350644 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - INTERVENTO ED AUDIZIONE DELL'INCOLPATO - NECESSITA - FACOLTA DISCREZIONALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1971-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350644-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - INTERVENTO ED AUDIZIONE DELL'INCOLPATO - NECESSITA - FACOLTA DISCREZIONALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI - ILLEGITTIMITA.*

Nei procedimenti disciplinari, pur non essendo indefettibile l'assistenza di un difensore, deve essere garantito all'incolpato il diritto di intervenire personalmente e di essere sentito, se lo richieda. La norma del 'regolamento internò per la trattazione dei ricorsi davanti al consiglio nazionale degli ingegneri, che stabilisce che il Presidente del consiglio nazionale 'puo anche informare il professionista, che ne abbia fatto richiesta, della facolta di comparire il giorno della seduta dinanzi al consiglio per essere sentito personalmentè attribuendo al Presidente una mera facolta discrezionale, anziche un preciso dovere, di dare all'incolpato la possibilita di intervenire e di essere sentito personalmente, viola il diritto di difesa dell'incolpato stesso ed e, quindi, illegittima e va disapplicata dall'autorita giurisdizionale.*

Riferimenti normativi: DM 01/10/1948 art. 7, Legge 23/10/1925 num. 2537 art. 19, Costituzione art. 24, Legge 23/10/1925 num. 2537 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)