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Sez. 5 - , Sentenza n. 862 del 13/01/2022 (Rv. 663608 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative tributarie - Potere di disapplicazione del giudice - Obiettiva incertezza normativa - Abuso del diritto - Condotta antecedente alla sentenza CGUE 21 febbraio 2006 - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663608-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di IVA e sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, non essendovi incompatibilità strutturale e logica tra abuso del diritto e l'esimente di cui all'art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992, non sussistono i presupposti per la disapplicazione - alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE (causa C-255/02, Halifax, del 21 febbraio 2006) - della previsione menzionata con riferimento alle sanzioni per la violazione di principio generale antielusivo il quale, sia pure espressamente delineato e codificato solo successivamente al compimento delle condotte oggetto di provvedimento sanzionatorio, è nondimeno principio immanente nell'ordinamento. (Fattispecie in tema d'IVA riferita a comportamento del contribuente risalente al 2004, antecedente alla giurisprudenza unionale in materia di divieto di abuso del diritto e all'introduzione dell'art. 10-bis st.contr. ad opera dell'art. 1 d.lgs. n. 128 del 2015).

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)