Sez. 5 - , Ordinanza n. 3108 del 01/02/2019 (Rv. 652716 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazione di norme tributarie - Obiettiva incertezza normativa - Presupposti - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, sussiste incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria ai sensi dell'art. 10 della l. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando è ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita, non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata e neppure all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione. (Nella specie, in assenza di dubbi interpretativi in giurisprudenza, la S.C. ha escluso ogni incertezza normativa sulla debenza dell'imposta prevista dall'art. 62 del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione all'acquisto, nel 2004, di oli lubrificanti per uso diverso da quello di carburante o di combustibile, rilevando che la norma appena indicata è sempre stata vigente, ancorché da disapplicare perché in contrasto con le Direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE fino al 31 dicembre 2003, e poi è divenuta compatibile con il diritto dell'Unione europea a partire dal 1° gennaio 2004, a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva 2003/96/CE).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)