Sez. 5, Sentenza n. 24054 del 27/04/2016 Ud. (dep. 09/06/2016) Rv. 267113 - 01
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI | Ricorso per cassazione - Eccezione di illegittimità costituzionale - Mera indicazione delle disposizioni di legge viziate e degli articoli della Cost. violati - Genericità - Inammissibilità del motivo di ricorso - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, deducendo una eccezione di illegittimità costituzionale, si limita ad indicare solo le disposizioni di legge ritenute illegittime e gli articoli della Costituzione che si assumono violati senza esprimere alcun vaglio critico in ordine ai capi del provvedimento impugnato, poichè, a norma dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., i motivi di impugnazione debbono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)