Sez. 2 - , Sentenza n. 12623 del 13/12/2019 Cc. (dep. 21/04/2020) Rv. 279059 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Motivo contenente censure di violazione di disposizioni della Costituzione o della CEDU - Ammissibilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale. (In motivazione la Corte ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 27, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)