Sez. 5, Sentenza n. 6893 del 14/03/2024 (Rv. 670525-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE | Atti giudiziari relativi a operazioni di credito previste dall'art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Disciplina agevolativa - Esclusione - Enunciazione in atto giudiziario di operazione agevolata - Assoggettamento ad imposta di registro ex art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973, gli atti giudiziari riguardanti operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine sono soggetti alle imposte secondo il regime ordinario e non al regime agevolativo per quelle previsto, ma ciò non comporta che l'enunciazione in atti giudiziari delle menzionate operazioni di credito, degli atti e delle garanzie prestate determini il loro assoggettamento anche all'imposta di registro, ai sensi dell'art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986, risultando esse già sottoposte ad un'unica imposta sostitutiva.
DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 com. 2 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)