Sez. 5, Sentenza n. 22829 del 08/10/2013 (Rv. 628486 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE | Operazioni di credito previste dall'artt. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Disciplina agevolativa - Atti giudiziari relativi a dette operazioni - Deroga al regime agevolativo - Interpretazione - Portata - Enunciazione in atto giudiziario di operazione agevolata - Assoggettamento ad imposta di registro ex art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie al credito alla cooperazione, il fatto che l'art. 15, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, non estenda l'assoggettamento delle operazioni di credito ad un'unica imposta sostitutiva anche per gli atti giudiziari ad esse relativi (i quali perciò sono soggetti ad imposizione secondo il regime ordinario), non comporta che le operazioni in questione, per essere enunciate in sede di quegli atti giudiziari, divengano soggette anche ad imposta di registro ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che disciplina l'imposizione degli atti "enunciati" e non registrati e non riguarda né l'enunciazione di atti esenti, né gli atti soggetti ad imposizione sostitutiva, i quali, avendo già scontato detta imposta, non possono essere nuovamente soggetti ad imposizione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto non dovuta, in quanto già assolta in via sostitutiva, l'imposta relativa alla registrazione di un contratto di conto corrente e della garanzia fideiussoria, enunciati nel decreto ingiuntivo).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)