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Sez. 1, Sentenza n. 19181 del 10/04/2008 Cc. (dep. 12/05/2008) Rv. 240191 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Copia degli atti anteriormente al deposito presso la cancelleria del tribunale - Diritto del difensore - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240191-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame delle misure cautelari reali, il difensore non ha diritto di ottenere copia degli atti del Pubblico Ministero prima del loro deposito, a seguito della trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria procedente, presso la cancelleria del Tribunale indicato nell'art. 324, comma quinto, cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 116, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)