Sez. 5, Sentenza n. 988 del 19/02/1998 Cc. (dep. 10/04/1998) Rv. 211069 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Formazione di fascicolo sul tipo di quello previsto per il dibattimento - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
L'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen. pone a carico del pubblico ministero il solo obbligo di trasmettere al Tribunale del riesame gli atti su cui si fonda il provvedimento impugnato, ma non impone la formazione di un fascicolo corrispondente a quello previsto dall'art. 431 stesso codice, disposizione che non trova applicazione alla procedura di riesame. (Fattispecie in cui si è escluso che costituisse nullità la mancata redazione di un indice degli atti, che risultavano peraltro tutti allegati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)