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Sez. 1, Sentenza n. 11481 del 03/06/2016 (Rv. 639790 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE | Art. 4 della l. n. 166 del 2002 - Proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni d'urgenza - Portata - Riferibilità anche ai procedimenti espropriativi - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639790-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE

Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza stabilite da varie disposizioni di legge (nella specie, l'art. 22 della l. n. 158 del 1991) e di cui all'art. 4 della l. n. 166 del 2002 si applicano, con effetto retroattivo, anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle Amministrazioni precedenti, deponendo in tal senso sia la lettera della norma - che, con l'avverbio "anche" («...riferite anche...»), manifesta l'intento del legislatore ad estendere gli effetti delle proroghe precedentemente disposte oltre i confini segnati ai termini di scadenza delle sole occupazioni d'urgenza - sia la "ratio legis", essendo diversamente inconcepibile il legittimo perdurare di un regime occupatorio temporaneo senza il corrispondente slittamento dei termini utili per l'emissione del decreto definitivo di esproprio.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1991 num. 158 art. 22 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 166 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)