Sez. 3, Sentenza n. 5350 del 16/01/1986 Ud. (dep. 12/06/1986) Rv. 173079 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - COLLUSIONE DI MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA PER FRODARE LA FINANZA - REATO PROPRIO - CONCORSO CON IL DELITTO DI CORRUZIONE - POSSIBILITÀ.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - COLLUSIONE DI MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA PER FRODARE LA FINANZA - REATO PROPRIO - CONCORSO CON IL DELITTO DI CORRUZIONE - POSSIBILITÀ.*
Il reato di collusione di militare della guardia di finanza è un reato proprio che si perfeziona col semplice accordo fraudolento tra finanziere e privato con pregiudizio economico della finanza, mentre ogni altra attività criminosa commessa dal finanziere e consistente in accordi rafforzati dalla dazione di denaro o dalla promessa di un compenso o di altra utilità al fine di omettere o ritardare Atti di ufficio non può considerarsi assorbita nell'obiettività del delitto di collusione, ma conserva la propria autonomia giuridica e integra una distinta violazione della legge penale, che è quella inerente alla corruzione prevista dall'art. 319 cod. pen. la cui obiettività giuridica riguarda la tutela dei non meno importanti interessi generali del buon funzionamento e del prestigio della pubblica amministrazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)