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Sez. 6, Sentenza n. 10414 del 12/12/1989 Ud. (dep. 17/07/1990) Rv. 184930 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - COLLUSIONE - RAPPORTI CON I REATI DI CONTRABBANDO E DI CORRUZIONE - ASSORBIMENTO - ESCLUSIONE - CONCORSO DI REATI - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184930-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - COLLUSIONE - RAPPORTI CON I REATI DI CONTRABBANDO E DI CORRUZIONE - ASSORBIMENTO - ESCLUSIONE - CONCORSO DI REATI - CONFIGURABILITÀ.*

La collusione, non essendo un reato complesso, ma perfezionandosi con il semplice accordo fraudolento fra finanziere e privato, non assorbe neppure, come suoi elementi costitutivi, i reati di contrabbando e di corruzione, i quali hanno una propria autonomia e distinte obiettività giuridiche; quella della corruzione, in particolare, riguarda la tutela dell'interesse generale al buon funzionamento ed al prestigio della pubblica amministrazione, mentre con il precetto della legge speciale n. 1383 del 1941 si è inteso garantire il fedele adempimento dei delicatissimi servizi della guardia di finanza da parte degli appartenenti al corpo e scoraggiare possibili collusioni in danno dell'amministrazione finanziaria (fattispecie in tema di contrabbando di olii minerali). (V mass n 118894; (Conf mass n 173079; (Conf mass n 145786; (Conf mass n 143802).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 23, Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 23 bis, Legge 02/06/1939 num. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)