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Sez. 1, Sentenza n. 10789 del 22/05/1986 Ud. (dep. 13/10/1986) Rv. 173933 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - LIMITE ALLA SINDACABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173933-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - LIMITE ALLA SINDACABILITÀ.*

Perché il giudice della legittimità possa apprezzare l'erronea valutazione di un fatto probatoriamente rilevante, senza invadere il campo riservato ai giudici del merito e senza introdurre una terza ed inammissibile valutazione dello stesso accadimento, occorre che la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi. (Conf mass n 158905 e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)