Sez. 1, Sentenza n. 10789 del 22/05/1986 Ud. (dep. 13/10/1986) Rv. 173933 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - LIMITE ALLA SINDACABILITÀ.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - LIMITE ALLA SINDACABILITÀ.*
Perché il giudice della legittimità possa apprezzare l'erronea valutazione di un fatto probatoriamente rilevante, senza invadere il campo riservato ai giudici del merito e senza introdurre una terza ed inammissibile valutazione dello stesso accadimento, occorre che la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi. (Conf mass n 158905 e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)