Sez. 3, Sentenza n. 4225 del 25/02/1983 Ud. (dep. 05/05/1983) Rv. 158905 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE.*
Il travisamento del fatto, quale vizio della motivazione deducibile in Cassazione, deve concretarsi in discrepanze percepibili ictu oculi tra le emergenze processuali e la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, nel senso che tale ricostruzione non possa trovare alcun riferimento negli Atti di causa. Si ha, cioè, travisamento del fatto, quando ai precisi accertamenti di fatto si sostituiscono ipotesi contrarie, che non trovano fondamento negli Atti processuali, o quando non siano con certezza provate determinate circostanze poste a base della decisione. Pertanto il vizio non sussiste quando il giudice fa riferimento a precise ed incontrovertibili risultanze processuali e, interpretandole, tragga da esse un convincimento piuttosto che un altro. (Conf mass n 145587; (Conf mass n 146300; (Conf mass n 146629; (Conf mass n 151547; (Conf mass n 152013 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)